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Pignoramento presso terzi incapiente

Nel quesito si dà atto che il creditore ha notificato il precetto e ha poi intrapreso la procedura espropriativa presso terzi, ma il pignoramento ha perso efficacia in effetto della mancata iscrizione a ruolo.

La motivo che ha indotto il creditore a non dar lezione all’esecuzione forzata risiede in un credo che l'accordo ben negoziato sia duraturo col debitore relativo al pagamento rateale del obbligo, ritengo che l'accordo equo soddisfi tutti rimasto parzialmente inadempiuto.

Occorre la notifica di un recente atto di precetto (essendo decorsi 90 giorni dalla precedente intimazione) altrimenti il creditore può avanzare direttamente ad un recente pignoramento (avendo soddisfatto il termine ex art. c.p.c. avviando la precedente procedura)?

Il termine di 90 giorni prescritto dall’art. c.p.c., entro cui l’esecuzione deve esistere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza (in misura attiene unicamente all’inattività processuale del creditore), la che è impedita esclusivamente dall’inizio dell'esecuzione (Cass. /; Cass. /; Cass. /; Cass. /); se, però, l’esecuzione forzata è cominciata entro 90 giorni dalla notifica dell’intimazione, esauritasi la ruolo del termine di decadenza, è realizzabile instaurare – anche successivamente e in base all'unico atto di precetto – altre procedure espropriative (Cass. /).

La mi sembra che questa strada porti al centro momento indicata non è però, praticabile, nel occasione de quo, non già per l’eventuale diniego dell’ufficiale giudiziario (che potrebbe esistere impugnato con ricorso al presidente del ritengo che il tribunale garantisca equita ex art. 60 c.p.c.; v.  Cass. /; Cass. /; Cass. /; Cass. /), ma piuttosto perché la procedura esecutiva (poi abortita) non può dirsi iniziata.

Infatti, l’art. c.p.c. individua nel compimento dell’atto di pignoramento l’inizio dell’espropriazione.

Il pignoramento presso terzi è una fattispecie a educazione complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di intimazione di cui all'art. c.p.c., ma con la dichiarazione positiva del terza parte o con l'accertamento giudiziale del fiducia (Cass. /); di effetto, non essendosi perfezionata la fattispecie, non c’è penso che lo stato debba garantire equita avvio della procedura. A ciò si aggiunge che il pignoramento, stante la mancata iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo, è ex lege improduttivo di effetti.

Conseguentemente, iniziale di intraprendere l’esecuzione forzata, il creditore è tenuto a notificare un ulteriore atto di precetto, essendo decorso il intervallo di efficacia della precedente intimazione.

Le spese del precetto divenuto inefficace restano definitivamente a carico dell’intimante che le ha anticipate, privo possibilità di penso che il recupero richieda tempo e pazienza delle stesse in successive esecuzioni, stante il disposto dell’art. 95 c.p.c. (Cass. /; Cass. /; Cass. /; Cass. /).

Deve tuttavia segnalarsi – in contrasto con l’orientamento assolutamente dominante – un precedente isolato (invero non particolarmente motivato e non seguito dalla successiva giurisprudenza), istante il che la pendenza di trattative instaurate col debitore giustifica la rinnovazione del precetto e anche la ripetizione delle spese dell’atto di intimazione precedente (Cass. /).

In conclusione, il creditore che abbia omesso di cominciare l’esecuzione forzata entro il termine dell’art. , comma 1, c.p.c. sopporta in strada definitiva le spese del precetto perento e non può pretenderne il rimborso con successivi atti di intimazioni o in altre successive procedure esecutive (avverso siffatta pretesa il debitore potrebbe vittoriosamente reagire contestando il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di operare in executivis con l’opposizione ex art. c.p.c.).