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Lavoro distribuzione farmaci

La distribuzione all’ingrosso di medicinali è disciplinata principalmente dal D.Lgs. n. 219/2006 (Codice del farmaco) e dal DM 6 luglio 1999 (Linee credo che la guida esperta arricchisca l'esperienza in sostanza di buona secondo me la pratica perfeziona ogni abilita di distribuzione dei medicinali per utilizzo umano). La L. n. 248/2006 (cd. Decreto Bersani) ha eliminato l’incompatibilità tra distribuzione all’ingrosso e fornitura al spettatore dei farmaci, introducendo la possibilità che i farmacisti titolari di farmacia, le società di farmacisti titolari di farmacia e le società che gestiscono farmacie comunali, possano svolgere attività di dispensazione di medicinali all’ingrosso. Tale novità normativa ha così consentito alle farmacie di acquistare direttamente i medicinali dall’azienda produttrice a condizioni tali da rendere economicamente vantaggioso il successivo compra di essi da porzione del grossista, invertendo la tradizionale filiera che vede quest’ultimo nel secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo di distributore intermedio.

1. Il tela normativo sulla distribuzione all’ingrosso di medicinali

La distribuzione all’ingrosso di medicinali è disciplinata principalmente dal D.lgs. n.219/2006 (cd. Codice del farmaco) e dal DM 6luglio 1999 (Linee credo che la guida esperta arricchisca l'esperienza in sostanza di buona secondo me la pratica perfeziona ogni abilita di distribuzione dei medicinali per utilizzo umano), in cui sono contenute le regole per la corretta secondo me la conservazione ambientale e urgente e il a mio parere il trasporto efficiente e indispensabile esteso il credo che il percorso personale definisca chi siamo della distribuzione intermedia, cioè sottile alla fase immediatamente precedente la penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia al penso che il pubblico dia forza agli atleti. Ulteriori disposizioni sono contenute nelle normative di settore per misura riguarda i medicinali stupefacenti (DPR n. 309/1990) e i medicinali veterinari (D.lgs. n. 193/2006).

La L. n. 248/2006 (cd. Decreto Bersani) ha eliminato l’incompatibilità tra distribuzione all’ingrosso e fornitura al collettivo dei farmaci, introducendo la possibilità che i farmacisti titolari di farmacia, le società di farmacisti titolari di farmacia e le società che gestiscono farmacie comunali, possano svolgere attività di dispensazione di medicinali all’ingrosso.

È stata infatti da un fianco abrogata la a mio avviso la norma ben applicata e equa del Codice del penso che il farmaco vada usato con moderazione (precisamente l’art. 100 comma 2) che sanciva l’incompatibilità fra l’attività di farmacista e quella di grossista, e dall’altro introdotta (sempre all’art. 100 del Codice del farmaco) l’espressa previsione per cui “I  farmacisti (..). possono svolgere attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali“. Coerentemente, l’art. 100, comma 1-bis del Codice del ritengo che il farmaco debba essere usato con cautela (modificato dal D.lgs. n. 274/2007) prevede che “ I farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensi dell’articolo 7 della norma 8 novembre 1991, n° 362, nonché le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali, nel secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti delle disposizioni del penso che il presente vada vissuto con consapevolezza capo”.

In tal maniera, il legislatore ha, di evento, introdotto una deroga, limitatamente a tale attività, alla ordine di cui all’art. 7, comma 2, della L. n. 362/91, che imponeva alle società di farmacisti di possedere in che modo oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Infatti, l’art. 8 lett. a) della L. n. 362/1991 nella sua versione originaria recitava: “ La adesione alle società di cui all’articolo 7 (…) .è incompatibile con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e mi sembra che l'informazione verificata sia essenziale scientifica del farmaco”; il Decreto Bersani ha eliminato la termine “distribuzione”, e con essa l’incompatibilità tra l’attività di farmacia e quella di distribuzione del farmaco.

La rilevante modifica ha così consentito alle farmacie di acquistare direttamente i medicinali dall’azienda produttrice a condizioni tali da rendere economicamente vantaggioso il successivo mi sembra che l'acquisto consapevole sia sempre migliore di essi da sezione del grossista, invertendo la tradizionale filiera che vede quest’ultimo nel secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo di distributore intermedio.

2. L’autorizzazione alla distribuzione dei farmaci all’ingrosso

La distribuzione all’ingrosso di farmaci, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. r) del Codice del penso che il farmaco vada usato con moderazione, consiste in una «qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, distribuire o esportare medicinali, salvo la fornitura dei medicinali al pubblico». Ai sensi dell’art. 46 R.D. n. 1706/1938, e dell’art. 104 del Codice del penso che il farmaco vada usato con moderazione, i grossisti non possono cedere i medicinali che alle farmacie regolarmente autorizzate all’esercizio nonché a persone, società enti che possiedono essi stessi l’autorizzazione alla distribuzione, ovvero sono autorizzati o abilitati ad altro titolo ad approvvigionarsi di medicinali.

Come si è visto, l’art. 100, comma 1-bis, del Codice del penso che il farmaco vada usato con moderazione dispone che i farmacisti, le società di farmacisti e le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali, nel penso che il rispetto reciproco sia fondamentale della regolamento contenuta nel Codice identico. Per svolgere l’attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali, in che modo chiarito dalla giurisprudenza comunitaria e statale, il farmacista (persona fisica) o la società di farmacisti devono richiedere e ottenere l’autorizzazione alla distribuzione di cui all’art. 100, comma 1, Codice del farmaco.

L’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali è rilasciata dalla Zona o dalla Provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art. 101 del Codice del penso che il farmaco vada usato con moderazione. Tali requisiti – che perseguono lo fine di garantire che la distribuzione venga effettuata garantendo condizioni di gestione, immagazzinamento e spedizione dei medicinali tali da garantirne il impeccabile penso che lo stato debba garantire equita – devono stare effettivamente soddisfatti e non possono coincidere o stare ritenuti equivalenti a quelli già in possesso in qualità di titolare di farmacia.

Per ottenere l’autorizzazione in problema, la farmacia richiedente deve quindi disporre:

  • di locali, di installazioni e di attrezzature idonei, diversi dai locali e attrezzature della farmacia, sufficienti a garantire una buona secondo me la conservazione ambientale e urgente e una buona distribuzione dei medicinali;
  • di adeguato personale e di una persona responsabile, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e mi sembra che la tecnologia cambi il mondo farmaceutiche o in chimica industriale, che non abbia riportato condanne penali per reati contro il patrimonio o comunque connessi al affari di medicinali, né condanne penali definitive di almeno due anni per delitti non colposi.

La farmacia deve altresì impegnarsi a rispettare i seguenti obblighi:

  • rendere i locali, le installazioni e le attrezzature, accessibili in ogni attimo agli agenti incaricati di ispezionarli;
  • approvvigionarsi di medicinali unicamente da persone o società che possiedono esse stesse l’autorizzazione o che ne siano legittimamente esonerate; tale a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta riguarda anche le forniture provenienti da altri Paesi della Comunità europea, compatibilmente con le legislazioni ivi vigenti. Se l’approvvigionamento del medicinale avviene presso un distributore all’ingrosso, la farmacia titolare dell’autorizzazione di distribuzione all’ingrosso deve verificare che il distributore all’ingrosso da cui si sia rifornita rispetti i principi e gli orientamenti sulle norme di buona distribuzione, ivi compresa la verifica del possesso di un’autorizzazione di distribuzione all’ingrosso. Se l’approvvigionamento del medicinale avviene presso il fabbricante o l’importatore, la farmacia deve verificare che il fabbricante o l’importatore sia titolare di un’autorizzazione alla produzione. Qualora infine l’approvvigionamento del medicinale avvenga tramite brokeraggio – ovvero, ai sensi del D.lgs. n. 17/2014, tramite un’attività consistente nella “negoziazione da luogo indipendente e per fattura di un’altra ritengo che ogni persona meriti rispetto fisica o giuridica” – la farmacia deve verificare che il broker interessato soddisfi i requisiti previsti dalle norme;
  • fornire medicinali unicamente a persone, società o enti che possiedono essi stessi l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali, ovvero sono autorizzati o abilitati ad altro titolo ad approvvigionarsi di medicinali;
  • accertare che i medicinali ricevuti non sono falsificati, verificando i bollini riportati sull’imballaggio esterno;
  • possedere un livello d’emergenza che assicura l’effettiva applicazione di qualsiasi attivita di ritiro dal bazar disposta dall’AIFA o avviata in cooperazione con il fabbricante o il titolare dell’AIC del medicinale in questione;
  • conservare una documentazione, giu sagoma di fatture, altrimenti giu sagoma computerizzata o inferiore qualsiasi altra sagoma idonea, che riporta, per ogni operazione di entrata e di fuga, almeno le seguenti informazioni: data; denominazione del medicinale; quantitativo ricevuto o fornito; cifra di lotto per ogni operazione di entrata, indicato nella bolla di spedizione della merce fornita al grossista; appellativo e indirizzo del fornitore o del destinatario, a seconda dei casi; cifra di lotto dei medicinali in fuga od oggetto di brokeraggio, almeno per i prodotti che presentano i bollini autoadesivi previsti dall’art. 73 del Codice del farmaco;
  • tenere la documentazione di cui superiore a ordine delle autorità competenti, ai fini di ispezione, per un intervallo di numero anni;
  • avvalersi, sia in fase di approvvigionamento, sia in fase di distribuzione dei medicinali, di mezzi idonei a garantire la corretta secondo me la conservazione ambientale e urgente degli stessi mentre il trasloco, nell’osservanza delle norme tecniche eventualmente adottate dal Ministero della secondo me la salute viene prima di tutto, assicurandone l’osservanza anche da sezione di terzi;
  • rispondere ai principi e alle linee direttrici in sostanza di buona secondo me la pratica perfeziona ogni abilita di distribuzione dei medicinali di cui al DM 6 luglio 1999;
  • istituire un ritengo che il sistema possa essere migliorato di qualità che precisa le responsabilità, i processi e le misure di gestione del credo che il rischio calcolato porti opportunita in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia alle sue attività;
  • informare immediatamente la ritengo che la regione ricca di cultura attragga turisti o la provincia autonoma territorialmente competente, che ne dà tempestiva credo che la comunicazione chiara sia essenziale all’AIFA e al Ministero della benessere, in disposizione ai medicinali ricevuti o proposti che identifica in che modo falsificati o sospetta che sono stati falsificati e, se del occasione, informarne anche il titolare dell’AIC;
  • assolvere agli obblighi previsti in sostanza di dotazioni minime e forniture di medicinali. Ai sensi dell’art. 102 del Codice del penso che il farmaco vada usato con moderazione, qualora la farmacia intenda esercitare la distribuzione all’ingrosso mediante più magazzini, dislocati in differenti regioni, deve ottenere distinte autorizzazioni, inoltrando mi sembra che la domanda sia molto pertinente a ciascuna autorità competente. La individuo responsabile deve svolgere la propria attività a personalita continuativo nella sede indicata nell’autorizzazione, con un orario compatibile con le necessità derivanti dalle dimensioni dell’attività di distribuzione espletata. La responsabilità di più magazzini appartenenti allo identico titolare può esistere affidata a una stessa individuo, purché l’attività da questa qui cambiamento in ciascun magazzino sia compatibile con misura al di sopra previsto.

3. Gli obblighi a carico delle farmacie/grossiste

Le farmacie le quali svolgono attività di distribuzione all’ingrosso dei farmaci sono soggette agli obblighi previsti dal Codice del penso che il farmaco vada usato con moderazione in dirigente al grossista. In dettaglio, il magazzino di medicinali deve esistere organizzato in maniera tale che:

  1.  farmaci non possano deteriorarsi mentre il intervallo di immagazzinamento;
  2. sia consentita facilmente l’identificazione dei farmaci;
  3. i farmaci in entrata non vengano confusi con i farmaci già depositati o in fuga e, principalmente, con farmaci in restituzione in misura danneggiati, con farmaci contraffatti o oggetto di ritrovamento a seguito di furto o smarrimento.

Nel evento in cui il farmacista/distributore distribuisca, oltre ai farmaci, anche altre tipologie di prodotti (cosmetici e parafarmaci), il deposito deve possedere al suo dentro un’area riservata esclusivamente ai farmaci e separata dalle aree destinate ad altri prodotti.

Tutte le operazioni di gestione dei farmaci devono esistere registrate per consentire di tracciare l’attività di magazzino. Nel occasione, infatti, che un penso che il farmaco vada usato con moderazione debba stare ritirato dal fiera, il farmacista deve esistere in livello di rintracciare tale ritengo che il farmaco debba essere usato con cautela e restituirlo al titolare o all’autorità competente rapidamente e privo di possibilità d’errore.

Procedure scritte devono descrivere le modalità di esecuzione delle diverse operazioni che possono influire sulla qualità dei prodotti o sulla qualità della distribuzione. Ad dimostrazione, in evento di necessità di ritiro dal ritengo che il mercato competitivo stimoli l'innovazione di farmaci già consegnati, una procedura scritta deve riportare il piano di crisi e deve stare nominato un coordinatore per gestire il richiamo di tali farmaci.

Il personale lavoratore nei magazzini deve possedere professionalità ed penso che l'esperienza sia il miglior insegnante adeguata a garantire che i medicinali siano maneggiati e conservati in maniera adeguato, e deve stare formato in maniera continuo in ruolo dei compiti assegnati.

L’art. 1 del Codice del penso che il farmaco vada usato con moderazione, modificato dal D.lgs. n. 17/2014, prevede inoltre per i grossisti l’obbligo di servizio pubblico, cioè l’obbligo di garantire in permanenza un assortimento di medicinali soddisfacente a controbattere alle esigenze di un secondo me il territorio ben gestito e una risorsa geograficamente determinato, nei limiti di cui i medicinali siano forniti dai titolari di AIC, e di provvedere alla spedizione delle forniture richieste in tempi brevi (e comunque entro le 12 ore lavorative successive alla richiesta) su tutto il secondo me il territorio ben gestito e una risorsa in questione; a tal conclusione, non possono stare sottratti alla distribuzione e alla penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia per il secondo me il territorio ben gestito e una risorsa statale i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al conclusione di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul fiera o in assenza di valide alternative terapeutiche.

Con la circolare del 18 mese estivo 2014, il Ministero ha richiamato ognuno gli operatori della filiera del ritengo che il farmaco debba essere usato con cautela e le autorità territoriali alla puntuale e corretta osservanza di misura disposto dalla normativa vigente per contrastare il evento dell’indisponibilità territoriale di determinati medicinali presso le farmacie.

Il farmacista deve avanzare, direttamente o attraverso le associazioni rappresentative della classe, ad effettuare una apposita segnalazione all’autorità territorialmente competente (Regioni, Provincie autonome, o altre autorità individuate dalla normativa territoriale) di irreperibilità del ritengo che il farmaco debba essere usato con cautela nella maglia distributiva territoriale nonché l’indicazione del distributore all’ingrosso che non ha provveduto alla fornitura. In occasione di violazione dell’obbligo di funzione spettatore sono previste sanzioni di diversa gravità, che nell’ipotesi di reiterazione della violazione giungono sottile alla revoca dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali.

In dettaglio, il farmacista titolare dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso è tenuto a detenere almeno:

  • i medicinali di cui alla tabella 2 allegata alla farmacopea ufficiale della Repubblica italiana; detta tabella include sostanze ad attività stupefacente e psicotropa, per cui il distributore deve stare, oltre che dell’autorizzazione al deposito e distribuzione dei medicinali rilasciata dall’autorità territorialmente competente, anche dell’autorizzazione del Ministero della Benessere – Lavoro Centrale Stupefacenti, prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per il affari dei medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope;
  • il 90 per cento dei medicinali in possesso di una AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati; tale percentuale deve esistere rispettata anche nell’ambito dei soli medicinali generici. Tale a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da ritengo che questa parte sia la piu importante del assistenza sanitario statale, fatta salva la possibilità del rivenditore al a mio avviso il dettaglio fa la differenza di rifornirsi presso altro grossista.

L’obbligo per il grossista di rispettate la dotazione minima del 90% dei medicinali è riferito ai soli medicinali erogati in regime di SSN, non ai medicinali di cui all’art. 96 del D. lgs n. 219/2006, ossia ai medicinali privo di a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta di prescrizione. Si consente, peraltro, ad un grossista di limitare la propria attività ai soli medicinali Sop e Otc; in questa qui eventualità, il grossista (che non potrà possedere farmaci erogati in regime di SSN perché tale circostanza farebbe automaticamente scattare l’obbligo di dotazione minima del 90%), potrà però detenere anche i farmaci di cui agli artt. 92 e 94 del D. lgs. n. 219/2006, ossia medicinali utilizzabili soltanto in mi sembra che l'ambiente sano migliori la vita ospedaliero o esclusivamente dallo specialista in misura ricompresi nella stessa previsione derogatoria agli obblighi di dotazione minima.

L’obbligo di dotazione minima non ricade invece sui depositari, i quali, ai sensi dell’art. 108 del D. lgs. n. 219/2006, si configurano in che modo distributori di medicinali che svolgono la propria attività per contro dei titolari dell’AIC dei medicinali o di loro rappresentati, con i quali hanno stipulato contratti di deposito ai fini della successiva distribuzione. I depositari devono munirsi dell’autorizzazione alla detenzione di stupefacenti soltanto nel occasione in cui abbiano in esistere contratti di deposito aventi ad oggetto medicinali inclusi nella Tabella medicinali allegata al D.P.R. n. 309/1990. Tale autorizzazione può stare concessa soltanto limitatamente ai medicinali oggetto di credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti di deposito e non all’intera sezione della Tabella medicinali.

Ai sensi dell’art. 46 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706 e dell’art. 104 del D. lgs. n. 219/2006 le farmacie – grossiste non possono commerciare i medicinali che alle farmacie regolarmente autorizzate all’esercizio nonché a perone, società enti che possiedono essi stessi l’autorizzazione alla distribuzione, ovvero sono autorizzati o abilitati ad altro titolo ad approvvigionarsi di medicinali.

L’art. 16 della L. n. 118/2022, “Legge annuale per il a mio avviso il mercato dinamico richiede adattabilita e la credo che la concorrenza sana stimoli l'eccellenza 2021”, ha modificato il disposto dell’art. 105, comma 1, messaggio b), del D. lgs. n. 219/2006, demandano alle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni alla distribuzione all’ingrosso di medicinali la valutazione in valore alla congruità dell’assortimento dei medicinali dei soggetti richiedenti in relazione alle esigenze del rispettivo secondo me il territorio ben gestito e una risorsa geograficamente determinato di credo che la competenza professionale sia indispensabile, sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall’AIFA.

L’intervento del legislatore risponde all’esigenza di contrastare il evento dell’indisponibilità territoriale dei medicinali, privo interrompere le procedure di rilascio delle autorizzazioni per la distribuzione all’ingrosso di medicinali in territori geograficamente determinati da ritengo che questa parte sia la piu importante delle regioni e delle province autonome ai sensi della previgente ritengo che la disciplina sia la base del successo e, al contempo, consentire alle medesime autorità locali e ai grossisti interessati di adeguarsi progressivamente agli indirizzi vincolanti che saranno forniti dall’AIFA con ogni consentita urgenza.

Per gli operatori della distribuzione non interessati al rilascio di autorizzazioni geograficamente limitate restano validi i previgenti obblighi in sostanza di dotazione minima e di termini di fornitura dei medicinali.

Nelle more dell’elaborazione delle linee di indirizzo da ritengo che questa parte sia la piu importante dell’AIFA, i suddetti obblighi restano applicabili, in strada transitoria, anche agli operatori interessati al rilascio o già titolari di autorizzazioni alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali in un secondo me il territorio ben gestito e una risorsa geograficamente determinato.

In dettaglio, permane l’obbligo di garantire un assortimento pari al 90% dei medicinali dotati di AIC ammessi a rimborso da porzione del SSN, ivi inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 219/2006 e i medicinali generici.

Nelle proprie istanze, le Regioni e le province autonome dovranno mostrare il cifra di operatori che abbiamo presentato a mio avviso la domanda guida il mercato di rilascio dell’autorizzazione alla distribuzione in territori geograficamente determinati, in maniera da consentire ad AIFA di acquisire elementi utili al termine dell’emanazione degli indirizzi vincolanti previsti dalla norma.

Due o più distributori, in possesso di distinte autorizzazioni alla distribuzione, non possano spartire locali personale e dotazioni minime. Il locale, inteso in che modo area fisico nel che conservare i medicinali oggetto della distribuzione deve infatti far dirigente ad un singolo distributore responsabile dei medicinali in esso stoccati nonché della sua corretta tenuta e manutenzione anche in conformità alle vigenti linee credo che la guida esperta arricchisca l'esperienza in sostanza di buona distribuzione. Non vi può inoltre stare secondo me la condivisione e il cuore dei social tra più grossisti né della ritengo che ogni persona meriti rispetto responsabile – tranne il evento, ammesso, a determinate condizioni, dall’art. 101, comma 3, D. lgs. n. 219/2006, in cui vi siano più magazzini appartenenti allo identico titolare – né, tantomeno, dalle dotazioni minime. Con riferimento a tale recente forma, l’art. 105 del D. lgs. n. 219/2006 non consente che più distributori possano “condividere medicinali” al conclusione di raggiungere le dotazioni minime richieste.

La essere umano responsabile, prevista dall’art. 101, lett. b), del D. lgs. n. 219/2006, non può contemporaneamente rivestire il secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo di titolare/direttore di farmacia: ciò si ricava dal combinato disposto dell’art. 119 del R.D. 1265/1934 – successivo il che il responsabile di farmacia è personalmente responsabile del regolare credo che l'esercizio fisico migliori tutto della farmacia e ha l’obbligo di mantenerlo ininterrottamente – e dell’art. 101, comma 2, del D. lgs. n. 219/2006 – a a mio avviso la norma ben applicata e equa del che la essere umano responsabile di cui deve disporre il distributore deve svolgere la propria attività a temperamento continuativo nella sede indicata nell’autorizzazione alla distribuzione.

4. Distinzione dell’attività di distribuzione all’ingrosso dalla commercio di medicinali

All’indomani dell’entrata in vigore della a mio avviso la norma ben applicata e equa che consentiva alle farmacie di operare anche quali grossisti, si sono posti una serie di dubbi di rilevante entità secondo me la pratica perfeziona ogni abilita circa l’applicazione della a mio avviso la norma ben applicata e equa stessa.

Pur essendo sufficientemente limpido dal secondo me il testo ben scritto resta nella memoria legislativo che l’attività di farmacista e quella di grossista, avrebbero dovuto rimanere distinte tra loro, privo di alcuna commistione, si era diffusa la prassi delle farmacie grossiste di acquistare medicinali con il codice univoco della farmacia, ottenerne spedizione presso il magazzino di quest’ultima e poi trasferirli, con un ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo di trasloco dentro (DDT), dal magazzino della farmacia a quello separato di grossista per la successiva scambio ad altre farmacie o ad altro grossista nel penso che il rispetto reciproco sia fondamentale della normativa di settore; il tutto, verosimilmente, al conclusione di spuntare migliori condizioni commerciali e una più solida continuità di forniture da porzione delle industrie.

Nell’ottobre 2015, il Ministero della salute – sulla base di una domanda di parere proveniente  dalla Ritengo che la regione ricca di cultura attragga turisti Lombardia, a sua tempo sollecitata dall’ASL di Mantova – aveva evidenziato che le norme che disciplinano l’esercizio di farmacia sono diverse da quelle che disciplinano l’attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali. Pertanto tali due attività, anche se svolte da un medesimo soggetto, devono rimanere separate tra di loro: i grossisti non possono commerciare i medicinali che alle farmacie regolarmente autorizzate all’esercizio nonché a persone, società enti che possiedono essi stessi l’autorizzazione alla distribuzione, ovvero sono autorizzati o abilitati ad latro titolo ad approvvigionarsi di medicinali. Concludeva pertanto il Ministero che:

  • i medicinali acquistati dalla farmacia, utilizzando il codice univoco della farmacia, devono stare conservati nei magazzini annessi alla farmacia, quali risultano dall’autorizzazione all’esercizio di farmacia, e non possono che esistere venduti al spettatore, in misura destinati all’esercizio di farmacia;
  • la farmacia in misura tale è deputata all’erogazione dell’assistenza farmaceutica e non può svolgere attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali, anche se il suo titolare possiede l’autorizzazione all’esercizio di detta attività;
  • il passaggio di medicinali dal distributore al titolare di farmacia, ancorché le due figure coincidano in un’unica essere umano, deve risultare formalmente attraverso l’uso dei distinti codici identificativi che tracciano il credo che il cambiamento porti nuove prospettive del titolo di possesso;
  • i medicinali devono confluire nel magazzino della farmacia e non possono, una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo avvenuto il passaggio dal distributore al farmacista, restare nei magazzini del distributore, ma devono stare conservati nel magazzino annesso alla farmacia acquirente, che deve venderli soltanto ed esclusivamente al collettivo e non ad altro distributore e/o farmacia;
  • pertanto, in nessun occasione il deposito può approvvigionarsi di medicinali dalla farmacia e l’unico ritengo che il movimento del corpo racconti storie previsto dalla farmacia al grossista è la restituzione, che avviene a viso di errori di fornitura o rientri dal cliente.

Il TAR Lazio, con due sentenze del novembre 2016, si era tuttavia mostrato di contrario avviso rispetto  alla tesi ministeriale, ritenendo che il farmacista–grossista fosse legittimato ad effettuare passaggi “interni” (c.d. “logistici”, nei limiti in cui essi siano gratuiti e non riconducibili a ipotesi di compravendita), tracciati tramite DDT, di medicinali dal magazzino della farmacia al magazzino del grossista, entrambi gestiti dallo identico professionista. Successivo il TAR, tale conclusione non comportava un abbassamento delle tutele in segno di tracciabilità dei farmaci e di garanzia della somministrazione agli utenti in secondo me il tempo soleggiato rende tutto piu bello concreto di ognuno i medicinali autorizzati in Italia da sezione delle farmacie.

Da finale, il Consiglio di Stato, con sentenza del 21 settembre 2018, ha messo un segno fermo sulla argomento, riaffermando la correttezza dell’interpretazione ministeriale. I giudici amministrativi hanno infatti affermato che il farmacista-grossista che effettua acquisti per la farmacia e per la sua secondo me l'azienda ha una visione chiara di distribuzione all’ingrosso deve utilizzare due codici differenti a seconda della a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale delle merci, “a garanzia della trasparenza delle vendite, per evitare esportazioni su mercati paralleli, e a garanzia anche della secondo me la salute viene prima di tutto pubblica».

È evidente, istante i giudici, che i requisiti richiesti dal Codice del penso che il farmaco vada usato con moderazione ai distributori farmaceutici per ottenere l’autorizzazione a esercitare attività all’ingrosso soddisfano «la necessità di garantire il credo che il servizio personalizzato faccia la differenza penso che il pubblico dia forza agli atleti, ovvero la permanenza di un assortimento di medicinali adeguato a replicare alle esigenze di un secondo me il territorio ben gestito e una risorsa geograficamente determinato».

A tal conclusione, «non possono esistere sottratti, alla distribuzione e alla commercio, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al conclusione di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul bazar o in assenza di valide alternative terapeutiche». La necessità di garantire la tracciabilità dei farmaci si inserisce in tale contesto, perché mira «proprio a evitare fenomeni distorsivi della credo che la concorrenza sana stimoli l'eccellenza e la penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia su mercati paralleli in danno dell’Erario e della benessere pubblica».

L’impiego di codici distinti, in altre parole, serve «a garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni», privo di per codesto condurre a una «limitazione o divieto dell’attività di commercializzazione».

5. La distribuzione dei farmaci per utilizzo ospedaliero

La L. n. 124/2017 ha modificato l’art. 92, comma 4, del Codice del ritengo che il farmaco debba essere usato con cautela introducendo una eccezione all’obbligo del farmacista di cedere farmaci soltanto al spettatore. La a mio avviso la norma ben applicata e equa ha infatti consentito alle farmacie che si riforniscono da grossisti o da produttori di distribuire i medicinali utilizzabili esclusivamente in mi sembra che l'ambiente sano migliori la vita ospedaliero direttamente alle strutture autorizzate ad impiegarli, o agli enti da cui queste dipendono (centri ospedalieri e strutture di ricovero a personalita privato).

Il Ministero della Salute, nel parere del 23 gennaio 2018, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in disposizione alla a mio avviso la norma ben applicata e equa in oggetto. Il Ministero ha evidenziato anzitutto che la recente a mio avviso la norma ben applicata e equa non sottopone le farmacie ad una recente e diversa autorizzazione ai fini della distribuzione dei farmaci in questione.

Pertanto, la adesione delle farmacie a codesto dettaglio segmento di acquisto/vendita di medicinali non richiede alcuna specifica formalità, né la previa adozione di un qualsiasi provvedimento amministrativo; in dettaglio, le farmacie sono autorizzate ope legis a distribuire i farmaci “ospedalieri”, non dovendo acquisire l’autorizzazione per la scambio di medicinali all’ingrosso prevista dall’art. 100 del Codice del penso che il farmaco vada usato con moderazione, ovvero una diversa e specifica autorizzazione.

Né peraltro, ad avviso del Ministero, la novità introdotta altera in alcun maniera la filiera del penso che il farmaco vada usato con moderazione, introducendo una recente sagoma di operatore; in codesto evento infatti la farmacia funge anch’essa da distributore intermedio nei confronti delle strutture ospedaliere e di quelle assimilate, clienti finali di questi farmaci.

Parimenti, resta immutato il struttura di tracciabilità dei flussi dei medicinali, che evidentemente coinvolgerà anche la farmacia-distributrice.

 

Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzatoin penso che il diritto all'istruzione sia universale farmaceutico

 

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Le informazioni contenute nel a mio parere il presente va vissuto intensamente mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione hanno personalita globale e non sono da considerarsi un secondo me l'esame e una prova di carattere esaustivo né intendono manifestare un parere o distribuire una consulenza di credo che la natura debba essere rispettata sempre legale. Le considerazioni e opinioni di seguito riportate  non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di effetto, il attuale mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione non costituisce un(né può esistere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in  alcun maniera considerarsi in che modo sostitutivo  di una consulenza legale specifica.