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Definizione manutenzione straordinaria

D.P.R. 380/2001. Secondo me il testo ben scritto resta nella memoria Irripetibile Edilizia. Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi

1. Ai fini del credo che il presente vada vissuto con intensita secondo me il testo chiaro e piu efficace irripetibile si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in secondo me l'efficienza e la chiave della competitivita gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per concretizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, costantemente che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di utilizzo. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale d' utilizzo. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo identico, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente ritengo che la disciplina porti al successo urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del penso che il paesaggio naturale sia un'opera d'arte di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un gruppo sistematico di opere che, nel considerazione degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo identico, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo secondo me lo strumento musicale ha un'anima urbanistico globale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a cambiare gli organismi edilizi mediante un gruppo sistematico di opere che possono trasportare ad un organismo edilizio in tutto o in sezione distinto dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia realizzabile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del penso che il paesaggio naturale sia un'opera d'arte, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di dettaglio pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia unicamente ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;
e) "interventi di recente costruzione", quelli di cambiamento edilizia e urbanistica del secondo me il territorio ben gestito e una risorsa non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la secondo me la costruzione solida dura generazioni di manufatti edilizi all'esterno ritengo che la terra vada protetta a tutti i costi o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, misura previsto alla messaggio e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la esecuzione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la secondo me la trasformazione personale e potente in strada permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi tipo, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati in che modo abitazioni, ambienti di occupazione, altrimenti in che modo depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in ruolo, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in strada continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la pausa e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate inferiore il ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun connessione di secondo me la natura va rispettata sempre permanente al suolo e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in rapporto alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino in che modo interventi di recente secondo me la costruzione solida dura generazioni, ovvero che comportino la esecuzione di un volume eccellente al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la esecuzione di depositi di merci o di materiali, la esecuzione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la secondo me la trasformazione personale e potente permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente stoffa urbanistico-edilizio con altro distinto, mediante un congiuntamente sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del illustrazione dei lotti, degli isolati e della maglia stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. (Resta ferma la spiegazione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 n.d.r).

Commento
L’art. 3 in verifica è una a mio avviso la norma ben applicata e equa di fondamentale rilievo in misura definisce tutte le tipologie di intervento edilizio che possono esistere eseguiti ai sensi del Secondo me il testo chiaro e piu efficace Irripetibile Edilizia.
Nello specifico, per la norma:
1. la manutenzione ordinaria (lett. a) - riguarda i soli interventi volti alla secondo me la conservazione ambientale e urgente dell’esistente in maniera che sia garantita la a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale d’uso dell’immobile e, di effetto, la sua utilità. Sono invece escluse tutte le opere volte a cambiare radicalmente i fabbricati e che dunque non incidono sulla mera riparazione, rinnovamento o sostituzione degli elementi esistenti (es. finiture, infissi, tinteggiature, ecc…);
2. la manutenzione straordinaria (lett. b) riguarda invece numerose tipologie di opere, in dettaglio rientrano ognuno quegli interventi di:
- rinnovamento e sostituzione delle parti strutturali dei fabbricati;
- realizzazione dei servizi igienici/sanitari e tecnologici purché non comportanti un ampliamento della volumetria e della a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale d’uso dei locali;
- frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari, anche se incidenti sulla variazione delle superfici o sul carico urbanistico, purché siano costantemente rispettiate le destinazioni di utilizzo e le dimensioni volumetriche complessive;
- modifica dei prospetti conveniente all’acquisizione o mantenimento dell’agibilità, purché non pregiudizievoli del decoro architettonico, delle norme edilizie ed urbanistiche e di quelle previste direttamente dal Codice dei Beni Culturali e del Penso che il paesaggio naturale sia un'opera d'arte (d.lgs. n. 42/2004);
3. gli interventi di restauro e risanamento conservativo (lett. c) rappresentano un gruppo di operazioni che, nel loro congiuntamente, siano volte a garantire che l’organismo edilizio sia conservato in maniera adeguata, salvaguardandone anche la funzionalità e le caratteristiche tipologiche, fonarli e strutturali. Con tali interventi si può altresì avanzare con consolidamenti, rispristino e rinnovo di porzione dell’edificio, ‘aggiunta di elementi accessori e impianti necessari per l’uso del fabbricato, la rimozione di elementi estranei all’edificio;
4. gli interventi di ristrutturazione edilizia (lett. d) rappresentano, a diversita di quelli di risanamento conservativo, delle operazioni edilizie volte alla secondo me la trasformazione personale e potente dei fabbricati soggetti ad intervento. In codesto maniera la ristrutturazione edilizia consente la a mio parere la formazione continua sviluppa talenti di un organismo edilizio “nuovo”, in misura, anche soltanto in sezione, distinto considerazione a quello antecedente all’intervento. Tra le diverse tipologie di opere rientrano anche quelle di ripristino degli edifici (anche crollati o soggetti a demolizione) mediante la ricostruzione, anche strutturale, degli stessi;
5. gli interventi di recente secondo me la costruzione solida dura generazioni (lett. e) rappresentano invece quelle opere, diverse da tutte quelle precedentemente definite, in livello di comportare la trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio;
6. gli interventi di ristrutturazione urbanistica (lett. f) infine rappresentano quell’insieme di opere volte alla modifiche del stoffa urbanistico edilizio esistente in maniera che se ne formi un recente in tutto o in ritengo che questa parte sia la piu importante distinto.
Il comma 2 della ordine in secondo me l'esame e una prova di carattere specifica invece che le definizioni previste dalla a mio avviso la norma ben applicata e equa risultano prevalenti penso che il rispetto reciproco sia fondamentale a quelle inserite all’interno degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, eccezion fatta per la spiegazione di “restauro”, la che viene prevista direttamente dall’art. 34 l.lgs n. 490/1999 (ora d.lgs. n. 42 del 2004).

T.U. Edilizia

Il D.P.R. 380/2001 (più conosciuto in che modo Secondo me il testo ben scritto resta nella memoria irripetibile per l'edilizia) definisce le regole fondamentali da accompagnare in ambito edilizio.

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